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Membro del Consorzio "Erasmus Placement ARTS II – Art’s role in training for students"
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RegolamentoPremessa e FinalitàIl presente regolamento disciplina l’attuazione del Corso Superiore Multidisciplinare di primo livello approvato dal MURST. Il Triennio si articola in Percorsi formativi, destinati alla acquisizione di competenze di I livello, che danno specifica denominazione al titolo finale. Il corso superiore multidisciplinare ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti artistici e scientifici, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Vista la natura sperimentale del Corso Superiore Multidisciplinare, le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché i percorsi formativi, possono essere soggette a verifica e modificate dal Coordinatore del corso. Art. 1. DefinizioniSi adottano le seguenti definizioni: a) Per ordinamento si intende l’ordinamento del Corso Superiore Multidisciplinare di I livello presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara approvato dal MIUR. b) per regolamento si intende il regolamento che disciplina l’attuazione, lo svolgimento e la verifica del Corso Superiore Multidisciplinare di I livello presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara. c) per obiettivi formativi si intendono l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato; d) per percorso formativo si intende il complesso delle discipline d’insegnamento afferenti a ciascuna Scuola individuata nel progetto del Corso Superiore Multidisciplinare. e) per attività formativa si intendono le attività di insegnamento finalizzate al conseguimento degli obiettivi. f) per credito formativo si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente per l’acquisizione di conoscenze ed abilità in ogni attività formativa prevista nei singoli Percorsi formativi. g) per titoli di studio si intendono i Diplomi di I Livello rilasciati al termine del Triennio. Art. 2. Requisiti di ammissione ai corsi di studio e rientro nei corsi tradizionali1. L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di uno specifico esame di ammissione, salvo quanto disposto nel punto 3. 2. Possono presentare domanda di accesso ai corsi gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, salvo quanto disposto nella nota MIUR 22/1/01; 3. Gli studenti interni del Conservatorio iscritti ad un corso superiore, in possesso dei titoli di cui al punto 2, hanno la facoltà di optare per il Corso Superiore Multidisciplinare di I Livello per la stessa disciplina principale frequentata previa dichiarazione di idoneità del docente. A tal fine possono inviare comunicazione indirizzata al Direttore del Conservatorio. 4. Gli studenti interni che optano per il corso sperimentale non devono effettuare una seconda iscrizione e possono confluire nuovamente nel corso tradizionale qualora lo desiderino. Art. 3. Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio
Art. 4. Obiettivi e sbocchi professionaliGli obiettivi del percorso formativo e gli sbocchi professionali sono differenziati per i vari percorsi formativi e sono espressi nei singoli progetti. Art. 5. Percorsi formativiL’elenco delle Scuole triennali attivate e di nuova attivazione è pubblicato annualmente. Relativamente all’A.A. 2004/2005 sono attivate le seguenti Scuole:
Art. 6. attività formativeLe attività formative previste sono raggruppate in: a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base (30 crediti) b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti il corso e l’indirizzo: a. disciplina principale (24 crediti) b. discipline caratterizzanti (60 crediti) c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; attività formative autonomamente scelte dallo studente; attività formative volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche; attività formative comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro o volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento (41 crediti) d) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (25 crediti) Art. 7. Offerta formativaIl quadro generale delle attività formative, inclusi i crediti assegnati a ciascuna attività, comprende, per ogni percorso formativo: a) gli obiettivi del percorso formativo b) gli sbocchi professionali c) l’elenco delle Attività formative attivate, raggruppate nelle diverse aree formative d) i crediti di ogni attività formativa e) le prove di ammissione f) le prove finali Art. 8. Crediti formativi, Debiti1. Ad ogni credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per lo studente comprensive della frequenza alle lezioni e dello studio individuale. 2. Uno studente affronta un impegno di apprendimento annuo di 60 crediti. 3. I Percorsi formativi determinano per ciascuna scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto. 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in una delle Scuole del Corso Superiore Multidisciplinare compete ad una commissione composta dal Direttore del Conservatorio, dal Coordinatore dei Corsi e da un titolare di cattedra della disciplina principale richiesta dallo studente. 6. Ciascuna delle discipline attivate può prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative. 7. Con le modalità di cui al punto 5 possono essere riconosciuti come crediti formativi accademici le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello superiore alla cui progettazione e realizzazione l’Istituzione o altre Istituzioni di Alta Cultura o Universitarie abbiano concorso. Art. 9. Ammissione, iscrizioni, ripetenza, fuori corso.1. Si accede, nel limite dei posti disponili, mediante superamento di un esame di ammissione che verifica il possesso di conoscenze e capacità musicali e culturali adeguate alla frequenza dei corsi di I livello. A tal fine ogni singola Scuola definisce il programma dell’esame di ammissione. 2. La valutazione dell’esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo “con debiti formativi”, non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in centesimi ai fini della graduatoria. Gli eventuali “debiti formativi” vanno compensati dallo studente nel corso del primo anno e non pregiudicano l’ordine di graduatoria. 3. L’esame del curriculum dei candidati permette alla commissione esaminatrice di stabilire gli eventuali debiti o crediti formativi. 4. A seguito dell’ammissione non è possibile iscriversi ad un anno diverso dal primo e non è ammessa l’abbreviazione degli anni di corso. 5. È garantita la prosecuzione degli studi in uno dei percorsi formativi attivati e il relativo riconoscimento totale o parziale dei crediti. 6. È prevista l’iscrizione in qualità di ripetente o fuori corso. Art. 10. Piano degli studi1. Ogni studente è tenuto a presentare entro il termine fissato un proprio piano di studio relativo al percorso formativo scelto. 2. Il piano di studio deve essere approvato dal docente titolare della disciplina principale e ratificato dal coordinatore dei corsi; 3. E’ possibile l’inserimento nel piano di studio fino ad un massimo di due esami annuali per la medesima disciplina, da sostenersi in Anni Accademici differenti. La triennalizzazione è riservata alla sola disciplina principale. Art. 11. Obblighi di frequenza; valutazioni e modalità di svolgimento degli esami
7. Disciplina principale
8. Corsi di base, caratterizzanti e integrativi
Art. 12. Commissioni d’Esame
Art. 13. Riconoscimento di ulteriori attività formativeLa valutazione delle altre attività formative svolte dagli studenti è effettuata al termine del percorso annuale di studi e riguarda il complesso delle attività attinenti e documentate svolte nell’arco temporale dello stesso. Art. 14. Modalità di svolgimento della prova finale1. Il Diploma Accademico di I livello si consegue dopo aver ottenuto 180 crediti nel programma di studio. 2. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere superato gli esami e maturato tutti gli altri crediti previsti dall’ordinamento e dal presente regolamento. 3. L’esame finale si articola secondo le modalità stabilite per ogni percorso formativo. 4. Qualora l’esame finale preveda un elaborato scritto, esso dovrà essere consegnato alla segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell’esame, in numero di tre copie controfirmate dallo studente e dal docente relatore. 5. Il voto finale è espresso in centodecimi e non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata in centodecimi e arrotondata per eccesso o per difetto, delle votazioni conseguite nell’intero percorso, con la seguente distribuzione:
6. Ai fini della determinazione della media ponderata, ad ogni disciplina per la quale non è previsto voto finale viene attribuita una valutazione ricavata dalla media aritmetica delle votazioni di tutti gli esami sostenuti. Ogni 3 lodi, la media ponderata viene integrata di 1/110. 7. È facoltà della commissione attribuire la lode. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all’unanimità dalla Commissione. Art. 15. Obblighi relativi alla lingua straniera e alla conoscenza della lingua italiana1. La verifica della conoscenza obbligatoria di una lingua straniera comunitaria è effettuata con esame. Possono essere presi in considerazione, ai fini di sostituzione dell’esame, diplomi, attestati o certificazioni rilasciati Istituzioni legalmente riconosciute. 2. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un’adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell’arco del Corso con l’obbligo di frequenza di corsi di Lingua italiana per stranieri ed il superamento dei relativi esami di idoneità. Art. 16. Modalità di rilascio della certificazione sugli obiettivi e i contenuti del percorso formativo
Art. 17. Pubblicazione dell’offerta formativa
Art. 18. Tempi e scadenze1. Per l’A.A. 2004/2005 le domande di ammissione al Corso Superiore Multidisciplinare potranno essere presentate dal 1° al 30 di settembre. Gli esami di ammissione si svolgeranno nel mese di ottobre. 2. L’inizio delle lezioni è previsto per il giorno 3 novembre 2004. Art. 19. Monte ore e ore aggiuntive di insegnamento
Art. 20. Iscrizioni ai corsi di Diploma Accademico
Art. 21. Informazioni
Art. 22. Richiami normativi
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