Diploma Accademico Sperimentale di
II Livello in "Discipline Musicali"
Decreto Ministeriale 8 gennaio 2004 Prot. N. 1/AFAM/2004
Indirizzo interpretativo-compositivo
Indirizzo tecnologico
Scuole:
Composizione - Direzione d’Orchestra - Canto
- Pratica vocale belcantistica - Violino - Viola - Violoncello - Contrabbasso -
Flauto - Oboe - Clarinetto - Fagotto - Corno - Tromba - Trombone - Sassofono -
Pianoforte - Pianisti accompagnatori nel repertorio lirico - Organo - Arpa -
Chitarra - Percussioni - Clavicembalo - Flauto dolce – Liuto - Violino barocco -
Musica da Camera - Nuovi linguaggi musicali - Teatro musicale – Popular Music -
Evoluzione sistematica di strategie e mezzi sonori in ambito musicale
riabilitativo
Regolamento
Premessa
Il presente regolamento disciplina
l’attuazione del Biennio Sperimentale di II Livello in Discipline musicali.
Il Biennio si articola in Percorsi formativi,
destinato alla acquisizione di competenze di livello specialistico, che danno
specifica denominazione al titolo finale.
I percorsi formativi previsti hanno
l’obiettivo di assicurare una piena e completa preparazione specifica, una
competenza storico-analitica di base, una accurata consapevolezza critica che
garantisca un’adeguata padronanza di metodologie e tecniche entro un percorso
rivolto all’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali,
che consentano di accedere al mondo del lavoro con una preparazione elevata e
professionalmente qualificata.
Vista la natura sperimentale del Biennio di
II Livello, le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché i
percorsi formativi, possono essere soggette a verifica e modificate dal Collegio
dei Docenti.
Art. 1 Definizioni
Si adottano le seguenti definizioni:
a)
per regolamento si intende il
regolamento che disciplina l’attuazione, lo svolgimento e la verifica dei Corsi
di Biennio sperimentale di II livello presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di
Pescara
b)
per obiettivi formativi si
intendono l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo
culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è
finalizzato;
c)
per percorso formativo si
intende il complesso delle discipline d’insegnamento afferenti a ciascuna Scuola
individuata nel progetto del Diploma Accademico Sperimentale di Secondo Livello.
d)
per attività formativa si
intendono le attività di insegnamento finalizzate al conseguimento degli
obiettivi.
e)
per credito formativo si
intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio
individuale, richiesto ad uno studente per l’acquisizione di conoscenze ed
abilità in ogni attività formativa prevista nei singoli Percorsi formativi.
f)
per titoli di studio si
intendono i Diplomi di II Livello rilasciati al termine del Biennio
Art. 2 Requisiti di ammissione ai corsi di studio
L’ammissione ai corsi è subordinata al
superamento di uno specifico esame di ammissione.
Possono presentare domanda di accesso ai
corsi
-
gli studenti in possesso di un diploma
di Conservatorio e del diploma di scuola secondaria superiore o titoli
equipollenti;
-
gli studenti in possesso di un diploma
accademico di I livello conseguito presso i Conservatori di musica e gli IMP;
-
gli studenti in possesso di laurea, o
titolo equipollente.
Art. 3. Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio
Per ogni Diploma Accademico Sperimentale di
Secondo Livello la durata normale è di due anni. Per conseguire il diploma lo
studente deve aver acquisito 120 crediti.
Art. 4. Obiettivi e sbocchi professionali
Gli obiettivi del percorso formativo e gli
sbocchi professionali sono differenziati per i vari percorsi formativi e sono
espressi nei singoli progetti.
Art. 5. Percorsi formativi
I percorsi formativi afferiscono
all’indirizzo interpretativo-compositivo e a quello tecnologico.
Quelli che afferiscono all’indirizzo
interpretativo-compositivo sono:
Composizione
Direzione d’Orchestra
Canto
Canto – Pratica vocale belcantistica
Violino
Viola
Violoncello
Contrabbasso
Flauto
Oboe
Clarinetto
Fagotto
Corno
Tromba
Trombone
Sassofono
Pianoforte
Pianoforte – pianisti accompagnatori nel
repertorio lirico
Organo
Arpa
Chitarra
Percussioni
Musica Antica - clavicembalo
Musica Antica - flauto dolce
Musica Antica - violino barocco
Musica antica - liuto
Musica da camera
Musica da camera per pianisti
Nuovi linguaggi musicali
Teatro musicale
Popular Music
Quelli che afferiscono all’indirizzo
tecnologico sono:
Percussioni
Evoluzione sistematica di strategie e mezzi
sonori in ambito musicale riabilitativo
Art. 6. Attività formative
Le attività formative previste sono
raggruppate in:
a)
attività formative di base
b)
attività formative
caratterizzanti
c)
attività formative integrative
e affini
d)
altre attività formative
Ogni percorso formativo prevede attività
formative come da DM 8/01/2004 prot. N1/AFAM/2004.
Art. 7. Offerta formativa
Il
quadro generale delle attività formative, inclusi i crediti assegnati a ciascuna
attività, una volta approvato dal Collegio Docenti sarà parte integrante del
seguente regolamento.
Esso comprende, per ogni Corso di Studio:
a)
gli obiettivi del percorso
formativo
b)
gli sbocchi professionali
c)
l’elenco delle Attività
formative attivate, raggruppate nelle diverse aree formative
d)
i crediti di ogni attività
formativa
e)
le prove di ammissione
f)
le prove finali
Art. 8 Crediti formativi, Debiti
-
Ad ogni credito formativo corrispondono
25 ore di lavoro per lo studente comprensive della frequenza alle lezioni e
dello studio individuale.
Uno studente affronta un impegno di
apprendimento annuo di 60 crediti.
I Percorsi formativi determinano per ciascuna
scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata
allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività
formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a
metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato
contenuto sperimentale o pratico.
-
I crediti corrispondenti a ciascuna
attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento
dell’esame o di altra forma di verifica del profitto.
-
Il riconoscimento totale o parziale dei
crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in
una delle Scuole di cui al precedente art.5 compete alla struttura didattica
che lo accoglie.
-
L’esame del curriculum dei candidati
permette alla commissione esaminatrice, di cui art.10 punto b, di stabilire
gli eventuali debiti o crediti formativi.
Art. 9. Organizzazione dell’attività didattica e procedure di individuazione
del personale docente
La programmazione e il coordinamento delle
attività formative, la definizione dell’organico e l’affidamento degli
insegnamenti sono di competenza del Consiglio Accademico che si avvale delle
proposte delle aree disciplinari.
L’insegnamento delle discipline comprese nel
piano dell’offerta didattica sarà affidato prioritariamente a docenti interni
che avranno espresso la propria disponibilità, nell’ambito di una articolazione
corrispondente alle reali potenzialità artistiche e formative dei singoli
docenti.
A tal fine, in sede di programmazione annuale
delle attività, ferma restando per i docenti la responsabilità del corso
relativo al proprio insegnamento, possono essere attribuiti, nell'ambito della
programmazione didattica e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la
supplenza di ulteriori corsi o moduli didattici coerenti con la disciplina
d'insegnamento.
Il Consiglio Accademico dell’Istituto
definisce annualmente la distribuzione alle singole aree degli insegnamenti da
attivare; nel caso che specifici insegnamenti non trovino adeguata collocazione
in una delle aree disciplinari essi rimarranno di competenza del Consiglio
Accademico.
E’ compito delle aree disciplinari la
definizione annuale preventiva dei criteri di coerenza.
In caso di ulteriori esigenze, previo parere
positivo espresso sulla base di documentate professionalità, possono essere
affidati incarichi per insegnamenti non coerenti con l’ambito disciplinare di
insegnamento.
Ove non sia possibile reperire docenti
interni, si procederà con avviso pubblico secondo le norme vigenti.
La nomina dei docenti è disposta con decreto
del Direttore.
Art. 10. Organi per la gestione e l’attuazione del Biennio sperimentale di
II livello
Sono istituite le seguenti figure e i
seguenti organismi nominati con incarico annuale con decreto del direttore:
a)
docente coordinatore per ogni
percorso formativo, eletto dai docenti afferenti al percorso formativo stesso
convocati dal direttore
b)
commissione esaminatrice di tre
docenti per ogni percorso formativo per gli esami di ammissione, per la
valutazione e l'approvazione dei piani di studio, per la valutazione di stages e
altre attività formative, eletta dai docenti afferenti al percorso formativo
stesso convocati dal direttore
c)
commissione esaminatrice per
gli esami delle singole discipline, composta dal docente al quale è affidata la
responsabilità dell'attività formativa e da due docenti dell'istituto da lui
individuati
d)
commissioni esaminatrici delle
prove finali, composte da un numero dispari di componenti variabile tra sette e
undici, individuati dal docente coordinatore. Fanno parte di diritto della
commissione il relatore e il correlatore.
Art. 11. Ammissione, iscrizioni, ripetenza, fuori corso.
-
Si accede, nel limite dei posti
disponili, mediante superamento di un esame di ammissione che verifica il
possesso di conoscenze e capacità musicali e culturali adeguate alla
frequenza dei corsi di II livello. A tal fine ogni singola Scuola definisce
il programma dell’esame di ammissione.
-
La valutazione dell’esame di ammissione è
espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo “con debiti
formativi”, non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto
espresso in centesimi ai fini della graduatoria. Gli eventuali “debiti
formativi” vanno compensati dallo studente nel corso del primo anno e non
pregiudicano l’ordine di graduatoria.
-
A seguito dell’ammissione non è possibile
iscriversi ad un anno diverso dal primo e non è ammessa l’abbreviazione
degli anni di corso.
-
È garantita la prosecuzione degli studi
in uno dei percorsi formativi attivati e il relativo riconoscimento totale o
parziale dei crediti.
-
È prevista l’iscrizione in qualità di
ripetente o fuori corso.
Art. 12. Piano degli studi
Ogni studente è tenuto a presentare entro il
termine fissato un proprio piano di studio relativo al percorso formativo
scelto.
Art. 13. Obblighi di frequenza; valutazioni e modalità di svolgimento degli
esami
I crediti corrispondenti a ciascuna attività
formativa, con l'eccezione dei laboratori, sono acquisiti dallo studente con il
superamento dell'esame.
Ai singoli laboratori è obbligatorio un
numero minimo di presenze dello studente non inferiore al 75% delle ore di
lezione previste.
In sede d’esame la valutazione del profitto
individuale dello studente è attribuita da una Commissione ed è espressa
mediante voto unico in trentesimi, con eventuale lode. La lode, per essere
assegnata, deve essere accolta all’unanimità dalla Commissione.
Gli appelli d’esame si svolgono, di norma, in
tre sessioni per anno accademico.
Art. 14. Riconoscimento di ulteriori attività formative
La valutazione delle altre attività formative
svolte dagli studenti è effettuata al termine del percorso annuale di studi e
riguarda il complesso delle attività attinenti e documentate svolte nell’arco
temporale dello stesso.
Art. 15. Modalità di svolgimento della prova finale
Il Diploma Accademico di II livello in
Discipline musicali si consegue dopo aver ottenuto 120 crediti nel programma di
studio allegato.
L’esame finale si articola secondo le
modalità stabilite per ogni percorso formativo.
Qualora l’esame finale preveda un elaborato
scritto, esso dovrà essere consegnato alla segreteria didattica almeno 20 giorni
prima dell’esame, in numero di tre copie controfirmate dallo studente e dal
docente relatore.
Il voto finale è espresso in centodecimi e
non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata in centodecimi e
arrotondata per eccesso o per difetto, delle votazioni conseguite nell’intero
percorso, con la seguente distribuzione:
a)
attività formative di base: 15%
b)
attività formative
caratterizzanti: 70%
c)
attività formative integrative:
10%
d)
altre attività formative: 5%
Ai fini della determinazione della media
ponderata, ad ogni disciplina per la quale non è previsto voto finale viene
attribuita una valutazione ricavata dalla media aritmetica delle votazioni di
tutti gli esami sostenuti. Ogni 3 lodi, la media ponderata viene integrata di
1/110.
È facoltà della commissione attribuire la
lode. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all’unanimità dalla
Commissione.
Art. 16. Obblighi relativi alla lingua straniera e alla conoscenza della
lingua italiana
La verifica della conoscenza obbligatoria di
una lingua straniera comunitaria è effettuata con esame. Possono essere presi in
considerazione, ai fini di sostituzione dell’esame, diplomi, attestati o
certificazioni rilasciati Istituzioni legalmente riconosciute.
Gli studenti stranieri sono sottoposti alla
verifica di un’adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso negativo viene
loro attribuito un debito formativo da compensare nell’arco del Corso con
l’obbligo di frequenza di corsi di Lingua italiana per stranieri ed il
superamento dei relativi esami di idoneità.
Art. 17. Modalità di rilascio della certificazione sugli obiettivi e i
contenuti del percorso formativo
L’Istituto rilascerà, come supplemento al
titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi
del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.
Art. 18. Pubblicazione dell’offerta formativa
Il quadro generale dei percorsi formativi ed
i programmi delle prove di ammissione e finali è reso pubblico mediante apposita
guida dello studente e affissione all’albo. Lo stesso è pubblicato sul sito
internet.
Norme transitorie e finali
Art. 19. Consiglio Accademico
In prima applicazione
e fino all’insediamento del Consiglio Accademico, le funzioni attribuite al
consiglio stesso sono di competenza della Commissione per il II livello.
Art. 20. Tempi e scadenze
Per l’A.A. 2004/2005 le domande di ammissione
ai corsi di II livello potranno essere presentate dal 1° al 30 di settembre. Gli
esami di ammissione si svolgeranno nel mese di ottobre.
L’inizio delle lezioni è previsto per il
giorno 3 novembre 2004.
Art. 21. Monte ore e ore aggiuntive di insegnamento
A partire dall’A.A. 2004/2005 e fino a nuova
determinazione è data facoltà a tutti i docenti dell’Istituto di utilizzare fino
ad un massimo di 40 ore del proprio monte ore annuale per l’insegnamento in
corsi di diploma accademico di II livello.
Ore aggiuntive saranno assegnate sulla base
delle iscrizioni e di accertate risorse disponibili.
Art. 22. Iscrizioni ai corsi di Diploma Accademico
Le iscrizioni degli studenti dei corsi di
diploma accademico precederanno quelle di nuovi studenti ai corsi tradizionali.
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